E’ illegittima l’ordinanza con la quale un Sindaco impartisca prescrizioni ai titolari di attività di vendita al dettaglio su aree private (esercizio di vicinato, medie e grandi strutture) in ordine ad orari massimi e a turni di chiusura da osservarsi, prevedendo un’apertura dalle ore 7,00 alle ore 22,00, per non più di tredici ore giornaliere, oltre alla chiusura obbligatoria nelle giornate festive, tranne in quelle specificatamente indicate con ordinanza previa intesa con le organizzazioni sindacali.
Continua a leggere
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento