Con l’ordinanza del 14 luglio 2025, n. 3/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2025, il Commissario Straordinario alla PSA fissa le nuove misure per l’eradicazione della peste suina africana. Il provvedimento prevede barriere fisiche per limitare i movimenti dei cinghiali, zone di controllo, sorveglianza rafforzata, depopolamento e biosicurezza negli allevamenti. Le Regioni sono chiamate ad attuare operativamente le misure, sotto il coordinamento del Ministero della Salute.
Indice
Un piano nazionale per arrestare il virus
L’Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA, in vigore dal 16 luglio, rappresenta il cuore della nuova strategia nazionale per contenere e debellare la peste suina africana (PSA) dal territorio italiano. Il testo, articolato e dettagliato, disciplina tutte le fasi della gestione dell’emergenza: dalla costruzione di barriere fisiche autostradali e locali al depopolamento dei cinghiali, dalla sorveglianza passiva e attiva alla tracciabilità dei suini abbattuti, fino al controllo serrato negli allevamenti.
Il quadro normativo europeo di riferimento è costituito dal Regolamento Delegato (UE) 2020/687 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, cui la nuova Ordinanza si conforma. Centrale è il coordinamento tra Stato, Commissario, Regioni e Province autonome, con un ruolo rafforzato per le ACL (Autorità Competenti Locali), cui spettano anche le verifiche e la formazione degli operatori. La gestione operativa è affidata a una pluralità di soggetti: Forze armate, polizie provinciali, operatori faunistici abilitati e ditte specializzate.
Strategie di contenimento
Uno dei dispositivi centrali previsti dall’ordinanza è il contenimento dell’espansione virale attraverso la realizzazione o il potenziamento di barriere fisiche lungo le infrastrutture stradali e autostradali.
L’obiettivo è impedire la propagazione del virus in territori indenni, interrompendo la continuità ecologica dell’habitat del cinghiale selvatico. L’ordinanza dispone il rafforzamento delle recinzioni già esistenti e, se necessario, la costruzione di nuove barriere, anche tramite la chiusura di varchi naturali o artificiali sopra o sotto il sedime stradale.
Le opere sono qualificate come di pubblica utilità. In presenza di terreni privati, il Commissario può autorizzare l’occupazione d’urgenza e l’avvio di procedure espropriative semplificate. Le Regioni e le Province autonome interessate assumono la gestione e la manutenzione delle opere una volta collaudate, con facoltà di ulteriore trasferimento agli enti locali competenti. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) è incaricato della vigilanza periodica sull’integrità delle barriere.
Zona CEV e contenimento faunistico: regole, limiti e deroghe
Il provvedimento istituisce la cosiddetta “zona CEV” (Controllo dell’Espansione Virale), adiacente alle barriere fisiche e modellata sulla base del rischio epidemiologico. In quest’area, l’attività venatoria e le forme di caccia collettiva al cinghiale sono sospese. Sono invece consentite operazioni di depopolamento attraverso trappolaggio, tiro selettivo e cerca notturna con visori termici e fari. Tutti gli operatori coinvolti devono essere formati in materia di biosicurezza e autorizzati dalle Autorità competenti locali (ACL).
Anche nelle zone soggette a restrizione I, II e III, l’ordinanza detta regole dettagliate per l’abbattimento dei cinghiali. Nelle aree più critiche, il tasso di abbattimento richiesto è pari almeno al 150% dei capi eliminati negli anni precedenti. Sono ammessi metodi come la “girata” con tre cani e fino a quindici operatori, mentre resta vietata la caccia collettiva tradizionale. È inoltre introdotta una zona di riduzione della densità di 10 km al di fuori della CEV, con l’obiettivo di azzerare la presenza di cinghiali selvatici.
Ogni capo abbattuto dev’essere sottoposto a test di laboratorio per l’individuazione del virus della PSA e può essere destinato all’autoconsumo solo in caso di esito negativo. Sono vietate le movimentazioni di carni, sottoprodotti e trofei fuori dalle zone infette, salvo specifiche deroghe. Il monitoraggio epidemiologico è supportato anche da unità cinofile specializzate nella ricerca di carcasse, coordinate secondo protocolli siglati con l’ENCI (Ente nazionale cinofilia italiana).
Misure di biosicurezza e restrizioni negli allevamenti
L’ordinanza prevede specifiche disposizioni in materia di biosicurezza negli allevamenti di suini domestici. Nelle aree soggette a restrizione, è prevista la verifica e l’aggiornamento delle condizioni strutturali e gestionali degli stabilimenti, con particolare attenzione alle strutture a regime semibrado. In presenza di gravi carenze non sanabili, si procede allo svuotamento mediante macellazione o abbattimento degli animali, senza riconoscimento di indennizzi.
Per le aziende familiari è disposto il blocco immediato e il divieto di ripopolamento, salvo accertamento di requisiti rafforzati e valutazione dell’ACL. Per il periodo a maggior rischio (fino al 15 ottobre 2025), valgono restrizioni aggiuntive: divieto di accesso agli estranei, obbligo di separazione funzionale tra mezzi e aree produttive, periodo minimo di quarantotto ore per gli operatori che si spostano tra stabilimenti.
Il rispetto delle norme è tracciato attraverso i sistemi informativi Classyfarm e Vetinfo. Gli operatori che non adottano misure adeguate o mancano di conformità strutturale sono esclusi dagli indennizzi. In caso di focolaio, è previsto l’abbattimento preventivo dei capi presenti entro un raggio di 1 km.
Deroghe alla circolazione e allegati tecnici
Per garantire la gestione tempestiva dei focolai, l’articolo 13 dell’ordinanza introduce una deroga al divieto di circolazione stradale nei giorni festivi per i veicoli impiegati nelle operazioni sanitarie legate alla PSA. I mezzi utilizzati per il trasporto di carcasse, disinfezioni e abbattimenti potranno circolare al di fuori dei centri abitati anche nei giorni in cui normalmente vige il divieto, purché dotati di apposita documentazione rilasciata dall’ACL e di segnaletica identificativa (cartelli verdi con la lettera “a”).
Completano l’ordinanza due allegati tecnici di grande rilevanza.
L’Allegato 1 contiene le linee guida per le misure di biosicurezza da applicare durante gli abbattimenti dei cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione e nella zona CEV, includendo procedure dettagliate per il trasporto, la manipolazione, il campionamento, la conservazione delle carcasse e la disinfezione delle attrezzature e dei luoghi.
L’Allegato 2, invece, disciplina le misure di biosicurezza da rispettare per autorizzare attività all’aperto con oltre 20 persone in aree agricole o naturali: escursionismo, biking, pesca, eventi religiosi, manifestazioni sportive e campeggio.
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