– per la ditta individuale è lo stesso soggetto richiedente a dover essere in possesso di tutti i requisiti richiesti (e quindi non può avvalersi al fine del rilascio dell’autorizzazione di un delegato come invece farebbe supporre l’art.71, comma 6, del d.lgs. 59/2010 che non fa alcun riferimento al delegato solo per le società);
– In caso di cessione di affitto d’azienda, il titolare originario deve comunicare di possedere i requisiti soggettivi e solo dopo può trasferire ad altri l’attività.
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