La
Regione Emilia Romagna, con parere n. 9888 del 17 gennaio 2011, fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’art.5 della legge regionale n. 21 del 1984 come modificato dalle leggi regionali n. 4 e 7 del 2010, precisando che la competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative spetta all’azienda USL, benché la funzione regolatrice e dunque la fattispecie soggetta a sanzione possa essere prevista in un atto locale, sia esso un regolamento oppure un’ordinanza sindacale o dirigenziale. In nessun caso un’autorità politica (ad esempio il Sindaco) può essere legittimata all’irrogazione di una sanzione amministrativa; qualora non venga espressamente individuato un responsabile del procedimento, la norma esplicita – in applicazione dei principi ormai consolidati nel nostro ordinamento, dalla legge n. 241 in avanti -, che l’autorità competente è il responsabile dell’ufficio.
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