Enti locali – Sale da gioco – Amministrazioni comunali – Potere di regolazione – Ambito – Individuazione

1. Enti locali – Sale da gioco – Amministrazioni comunali – Potere di regolazione – Ambito – Individuazione
2. Enti locali – Regolamento comunale sul funzionamento di sale da gioco – Disposizioni relative agli ambiti di insediamento e alle caratteristiche delle sale giochi – Illegittimità – Fattispecie
3. Pubblici esercizi – Comparto dei giochi e delle scommesse – Competenza statale riservata – Finalità

 TAR Lombardia, Milano, sez. I – Sentenza 31 gennaio 2013, n. 296

1. Le sale da gioco devono essere inquadrate nel novero dei pubblici esercizi (essendosi, infatti, rilevato in giurisprudenza che “il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle prestazioni ivi erogate da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti sono tutti ammessi ad avvalersi, a richiesta, delle prestazioni stesse”, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 2 aprile 2010, n. 5619), come tali soggetti all’applicazione del r.d. 773/1931, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Di conseguenza, le amministrazioni comunali possono regolare tali attività mediante l’esercizio del potere previsto dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000, cioè graduando, in funzione della tutela dell’interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico. Si tratta di un potere connotato da valutazioni di opportunità, la cui ampiezza è, inoltre, rimasta immutata a seguito delle modifiche legislative introdotte dall’art. 31 del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (c.d. decreto “salva Italia”), che ha riformato l’art. 3 del d.l. 223/2006 nel senso che “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (…) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”. Il regime di liberalizzazione è, quindi, applicabile soltanto agli esercizi commerciali e quelli di somministrazione, mentre sono esclusi i pubblici esercizi, salvo che l’attività di gioco o scommessa sia svolta – in modo accessorio o, comunque, non prevalente – all’interno delle due tipologie commerciali sopra individuate.
2. È illegittimo il regolamento comunale per l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiatuomatici ed elettronici da intrattenimento e svago, nella parte in cui stabilisce il “divieto di aperture di sale giochi ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri (calcolati come il raggio di un cerchio il cui centro è l’ingresso principale del locale), da scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione giovanili, centri anziani, centri sanitari e altri locali destinati stabilmente all’accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali, ancorché gli stessi siano ubicati in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall’istanza di rilascio della licenza”, nonché nella parte in cui prevede che “i locali destinati ad attività di sala gioco dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti (…) distanza non inferiore a 500 metri (calcolati come il raggio di un cerchio il cui centro è l’ingresso principale del locale), dalle scuole, luoghi di culto, centri sanitari e altri locali” destinati stabilmente all’accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali ancorché gli stessi siano ubicati in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall’istanza di rilascio della licenza”, considerato che dall’esame di tali disposizioni emerge uno sviamento dell’Amministrazione dall’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dall’art. 50, comma 7 del d.lgs. 267/2000, che invece circoscrive la competenza dei Comuni alla regolazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi. Nel caso di specie, di contro, la limitazione all’insediamento di tali attività è stata perseguita mediante l’approvazione – in un regolamento nominalmente destinato a disciplinare “il funzionamento di sale pubbliche da gioco e per l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e svago” – di prescrizioni di natura urbanistica, da ritenersi illegittime in quanto dirette ad inibire l’avvio di simili iniziative “in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall’istanza di rilascio della licenza”.
3. Il comparto dei giochi e delle scommesse costituisce “un’attività che lo Stato ha sempre ritenuto di proprio esclusivo monopolio ex art. 43 della Carta Costituzionale e sulla quale ha escluso la libertà di iniziativa economica”, rispondendo tale impostazione all’esigenza di garantire un efficace “contrasto del crimine” e di tutelare gli interessi “di ordine pubblico, di fede pubblica, la necessità di tutela dei giocatori, di controllo di un fenomeno che è suscettibile di coinvolgere flussi cospicui di denaro” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 31 maggio 2005, n. 4296), in linea, peraltro, con l’interpretazione, costituzionalmente orientata, secondo cui le limitazioni della libertà di cui al citato art. 41 sono legittime se preordinate a fini di utilità sociale (cfr., sempre in tema di giochi, TAR Lazio, Roma, 22 dicembre 2011, n. 10078).

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