Si ritiene che questo sia, nei fatti, un NON PROBLEMA … almeno in Emilia-Romagna.
Se in sede di rilascio del titolo commerciale è stato applicato correttamente l’art. 19 Ter della Legge Reg. E-R 14/1999 una concessionaria/mobiliere/deposito materiale edile deve avere una superficie reale di vendita superiore ai 1.500/2.500 (a seconda se gli abitanti di quel Comune sono meno o più di 10.000) per passare da esercizio di vicinato a media struttura di vendita in quanto la superficie che viene presa a riferimento per il rilascio del titolo autorizzatorio (o SCIA che dir si voglia) è formalmente solo un decimo di quella realmente utilizzata a tal fine …
Le precitate attività per essere considerate una grande struttura di vendita devono addirittura superare, come superficie reale di vendita, i 15.000/25.000 metri quadrati (che ricordo vanno poi divisi per 10).
Nei fatti, perciò, pochissime di queste attività che vendono esclusivamente merci ingombranti potranno essere formalmente considerate medie o grandi strutture di vendita NON ALIMENTARI e, pertanto, NON DOVRANNO CHIUDERE nei prefestivi (dovranno chiudere, invece, nei festivi come tutti gli esercizi commerciali di vicinato del settore NON ALIMENTARE in Emilia-Romagna).
Quanto sopra nel pieno rispetto delle lettere b1) e b2) del dispositivo dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 216 del 12/11/2020.
LEGGE REGIONALE 05 luglio 1999 n° 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 maggio 2007, n. 6
L.R. 27 giugno 2014, n. 7
L.R. 30 luglio 2015, n. 15
L.R. 1 dicembre 2017, n. 23
Art. 19 ter
Norme riguardanti le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti
(aggiunto da art. 5 L.R. 30 luglio 2015, n. 15)
1. L’esercizio dell’attività di vendita esclusiva di merci ingombranti è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
2. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta l’attività di vendita di cui al comma 1, la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei restanti comuni. Per superfici eccedenti le succitate dimensioni, la superficie di vendita è computata nella misura di un decimo fino ai predetti limiti e di un quarto per la parte eccedente.
3. Sono merci ingombranti i seguenti prodotti:
a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori;
b) legnami;
c) materiali per l’edilizia;
d) mobili;
e) veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo.
4. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Presidente DECRETO Num. 216 del 12/11/2020 BOLOGNA
ORDINA
Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID –19, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:
b) Misure relative ai giorni festivi e prefestivi:
b1. Nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ovunque localizzate, nonché gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, di cui ai punti 1.7 e 1.8 della DCR 1253/1999, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie,tabaccherie ed edicole;
b2. Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;
b3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata;
c) Disposizioni finali:
c1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 14 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020;
c2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 deldecreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33;
c3. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna.
c4 La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Stefano Bonaccini
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