Esposizione della targa affissa da uno studio professionale – soggetta all’imposta sulla pubblicità

Qualora in luoghi pubblici o aperti al pubblico siano affissi mezzi pubblicitari il cui messaggio, diffuso nell’ambito dell’esercizio di un’attività economica, sia volto alla promozione della domanda di beni o servizi o al miglioramento dell’immagine del soggetto pubblicizzato, essi sono suscettibili di integrare il presupposto per l’applicazione del prelievo tributario a titolo di imposta sulla pubblicità. Conseguentemente, deve ritenersi passibile di imposizione l’esposizione – in dette condizioni – della targa affissa dal professionista o studio professionale.
Infatti, la targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l’esercizio dell’attività svolta in quel luogo e questo concetto è da ritenersi compreso nella previsione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993, che considera rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

>> Corte di Cassazione, sez. V, 8 settembre 2008, n. 22572

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *