Non vi è dunque alcun limite all’esercizio congiunto delle due attività nel medesimo locale, così come, in generale, per qualsiasi attività economica..
Eventuali regolamenti comunali limitativi sul punto, se non basati su documentate motivazioni di interesse pubblico, sono illegittimi e perciò devono essere disapplicati dal funzionario preposto all’istruttoria della pratica.
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