di Rosa Bertuzzi
Circa il trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi, in particolare il trasporto senza FIR o con FIR errato, di cui all’art. 193 del Testo Unico Ambientale, così sanzionato dall’art. 258, comma 4, della stessa norma, ancora oggi costituisce violazione avente carattere penale.