Sulla G.U. del 27 aprile 2011, n. 96 è stato pubblicato il
D.Lgs.11 aprile 2011, n. 54, recante Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli che recepisce la direttiva 2009/48/CE, prevedendo all’art.33 l’abrogazione del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, ad eccezione dell’articolo 2 comma 1 e dell’allegato II, parte II, punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L’articolo 2 comma 1 e l’allegato II parte 3 sono invece abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013. Le nuove disposizioni si applicano ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Lo stesso decreto stabilisce da un lato che queste disposizioni non si applicano: a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico; b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico; c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione; d) alle macchine a vapore giocattolo; e) alle fionde e alle catapulte; anche se sono prodotti comunque destinati ai minori mentre, dall’altro, precisa che non sono da ritenersi giocattoli i prodotti elencati nell’allegato I al decreto (decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni, bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi, attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg, fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli, ecc..) La nuova normativa impone obblighi precisi agli operatori economici che svolgono attività finalizzate all’immissione sul mercato di giocattoli: i fabbricanti, i rappresentanti, gli importatori e i distributore
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