I Circoli Privati non sono sottratti alle norme sulla sorvegliabilità

25 Giugno 2012
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Premesso che dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge Decreto Legge 09/02/2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 04/04/2012, n. 35, nei circoli privati l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci dello stesso circolo o di altro circoli facente parte della stessa organizzazione ed il circolo può essere riconosciuto da un ente nazionale accreditato dal Ministero dell’interno (art. 2 del DPR 235/2001) o autonomo (art. 3 del DPR 235/2001).

Per i circoli affiliati tale condizione deve essere mantenuta anche durante la gestione in quanto la perdita della stessa determina la revoca dell’autorizzazione alla somministrazione riservata ai soci ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 comma 6 della Legge 287/91 e dell’art. 2 del DPR 235/2001.

Per quanto attiene alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche già ricomprese nella SCIA o nella autorizzazione prevista dagli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001 l’autorizzazione dell’art. 86 TULPS secondo comma (oggi abrogato) prescriveva che: “la licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”.

L’art. 159 del Regolamento di Esecuzione del TULPS (oggi abrogato) prevedeva poi che “gli enti collettivi ed i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, ai termini dell’articolo 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza”.

Da ciò deriva, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001, che il circolo oggi è autorizzato alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande ai soci e che prima era consentita la sola vendita di alcolici a chiunque acceda al circolo oggi questa possibilità, giustamente, è stata esclusa dal Decreto Legge 5/2012.

Tale possibilità era evidentemente solo possibile in via teorica in quanto i requisiti di sorvegliabilità impediscono al Circolo di pubblicizzare questo tipo di attività perciò difficilmente un non socio si sarebbe potuto recare presso il circolo per l’acquisto di bevande alcoliche.

L’autorizzazione ex art. 86 TULPS, nel caso dei circoli, è compresa o nella SCIA di cui all’art. 2 del DPR 235/2001 o nella autorizzazione di cui all’art. 3 dello stesso DPR in forza delle previsioni di cui all’art. 152 del Regolamento di Esecuzione del TUPLS: “Art. 152 : Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all’art. 86 della Legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all’ubicazione dell’esercizio e all’insegna.

Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall’art. 86 della Legge o dall’art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l’osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della Legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia”.

E’ infatti evidente che nei circoli privati, così come prevede il primo comma dell’art. 86 TULPS, si “vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche” con l’unico limite che i soggetti a cui si rivolgono queste attività sono i soci del circolo stesso.

Quindi per il combinato disposto degli artt. 152 del Regolamento di Esecuzione TULPS e art. 86, primo comma, del TULPS l’attuale autorizzazione connessa agli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001 contiene in sé anche quella dell’art. 86, primo comma, in vigore anche dopo l’entrata in vigore delle abrogazioni apportate dal Decreto Legge 5/2012. La conferma di tale inclusione nell’alveo dell’art. 86 del TULPS la si riscontra dalla confermata assoggettabilità dei locali destinati alla somministrazione ai criteri di sorvegliabilità, infatti gli stessi devono essere ubicati in locali non aperti al pubblico e senza accesso diretto dalla pubblica via, in conformità con il D.M. 17.12.1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5.8.1994, n. 534. La citata normativa in merito alla sorvegliabilità dei circoli privati stabilisce che: a) nessun accesso ai locali di somministrazione può essere diretto dalla pubblica via;
b) nessuna indicazione deve essere visibile dall’esterno in riferimento all’attività di somministrazione che si svolge all’interno;
c) non è mai consentito autorizzare la somministrazione al di fuori di locali.

Una Circolare della Confesercenti di commento al Decreto Semplificazioni  stabilisce in uno dei suoi passi che “E’ abrogato l’art. 86, secondo comma, del TULPS, che assoggettava all’obbligo di licenza di PS, per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica, come i pubblici esercizi (alberghi, trattorie e osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, nonché sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti balneari), anche gli enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche in caso di limitazione della vendita o del consumo ai soli soci. Ciò comporta la sottrazione dei circoli privati alle norme sulla sorvegliabilità. In particolare, non si potrà applicare la norma di cui all’art. 4 del decreto del Ministero dell’interno del 17.12.1992, laddove prevede che “i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere acceso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno”.

Questa interpretazione sta creando alcune perplessità negli operatori del settore.

Sempre la Confesercenti con altra Circolare afferma che in sede di approvazione della legge di conversione, la Camera ha comunque approvato un Ordine del giorno che impegna il Governo “a valutare l’opportunità di assumere le opportune iniziative necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti coloro che frequentano gli spacci annessi ai citati circoli privati ed enti collettivi, nonché a confermare l’applicabilità agli stessi del decreto ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 sulla sorvegliabilità, onde evitare che tali spacci, ai quali l’accesso è riservato ai soli soci del circolo, possano essere confusi con i normali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico”.

In relazione a quanto innanzi occorre fare chiarezza precisando che la norma abrogativa contenuta nel Decreto Legge 5/2012 non prevede l’abrogazione delle disposizioni del DPR 235/2001, della legge 287/91 modificata dal D.lgs. 59/2010, come non risulta abrogata la disposizione del DM 564/92 relativa alla sorvegliabilità nei circoli privati che effettuano somministrazione. Si deve quindi non dedurre ma prendere atto che l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 86 del TULPS è relativa solamente alla deroga per la somministrazione di bevande analcoliche che tale comma prevedeva.

Il Decreto 17 dicembre 1992, n. 564 – Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande” è tutt’oggi in vigore e all’art. 4 testualmente recita:

Art. 4 – Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno.

Dr. Domenico Giannetta

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