Il primo problema che si deve affrontare è connesso al fatto che non si può affermare che tale attività sia illecita, infatti la Corte di Cassazione già con la sentenza del 29 gennaio 1986 stabiliva che l’esercizio delle attività sopraindicate non realizza neppure la violazione di norme civilistiche sull’illecità della causa, in quanto non esistono norme interpretative che fanno divieto di esercitare le attività di astrologo, chiromante e simili.
Tali attività, in coerenza con questo indirizzo, non possono essere di per sé definite illecite ma lo diventano qualora nel loro concreto esercizio vi sia stato un abuso dell’altrui credulità e sia stato perciò arrecato un effettivo pregiudizio tale da far rientrare la fattispecie nell’elenco richiamato nella ciarlataneria vietata dall’art. 121 Tulps.
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