Per perseguire il fine di ridurre gli adempimenti burocratici gravosi o superflui e per attenuare il carattere invasivo delle prerogative della pubblica autorità, in modo da contemperare le esigenze della pubblica sicurezza con gli ulteriori valori di cui all’articolo 41, secondo comma, della Costituzione, l’art. 13 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35, è poi intervenuto su alcune norme del t.u.l.p.s. e del relativo regolamento e, per eliminare alcuni adempimenti e semplificare l’attività delle imprese che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, ha abrogato il comma secondo dell’art. 124 del reg. d’es. del t.u.l.p.s. che disponeva: “Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall’art. 86 della legge”.
Il d.l. n. 5/2012 ha, di fatto, eliminato l’obbligo di richiedere la licenza di cui all’art. 69 del t.u.l.p.s. per gli spettacoli che si effettuano nei pubblici esercizi. Si tratta, ed è bene precisarlo, della licenza di cui all’art. 69 del t.u.l.p.s. in quanto il comma secondo richiamava “la stessa licenza” indicata nel primo comma. È questa una licenza che, al momento della stesura del testo unico (anno 1931), aveva una connotazione precisa e ben distinta rispetto alla licenza di cui all’art. 68 del t.u.l.p.s.; veniva rilasciata dall’autorità “locale” di pubblica sicurezza e aveva come oggetto i piccoli intrattenimenti (come si può anche verificare dall’elenco non esaustivo presente nel primo comma). La licenza di cui all’art. 68 era invece prevista per manifestazioni di grande portata che presupponevano sempre la verifica di agibilità di cui all’art. 80 del t.u.l.p.s. e il cui rilascio era di esclusiva competenza del Questore.
Sembrava quindi finito l’obbligo per gli esercizi pubblici di richiedere la licenza dell’art. 69 per i piccoli trattenimenti e questa abrogazione dell’art. 124 del reg. d’es. del t.u.l.p.s., che confermava di fatto l’orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 56/1970, andava ad omogeneizzare le prassi in atto nei diversi comuni d’Italia dove questa attività, accessoria alla somministrazione, veniva (purtroppo) gestita in modo disomogeneo, richiedendosi in alcuni la licenza di cui all’art. 68, in altri la licenza di cui all’art. 69, in altri ancora una comunicazione (?) e in altri invece veniva ritenuta un’attività libera.
Gli spettacoli e gli intrattenimenti quindi che si svolgono nei pubblici esercizi, stante questi interventi della giurisprudenza e del legislatore, necessitano della licenza di polizia di cui all’art. 68 solo quando tale attività costituisce attività primaria esercitata da un soggetto impresa e con i caratteri dell’imprenditorialità e, pertanto, in presenza di elementi significativi quali:
• il pagamento di un biglietto d’ingresso ovvero l’aumento del prezzo delle consumazioni;
• la complessità di attrezzatura tecnica e/o elettrica aggiuntiva installata per attivare lo spettacolo/intrattenimento;
• lo svolgimento di attività danzante;
• la partecipazione di artisti di fama tale da costituire di fatto la vera attrattiva del locale e da richiamare un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
• l’ampia pubblicizzazione dello spettacolo o dell’intrattenimento;
• l’allestimento di apposite sale con allestimenti scenici.
In questo panorama legislativo ormai chiaro per la tematica in argomento, viene emanato dal Ministero dell’Interno il parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A (8) del 21 febbraio 2013, nel quale il direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel fornire chiarimenti in merito alla “Competenza delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone – Intervenuta abrogazione dell’art. 124, c. 2, reg. t.u.l.p.s. – Quesito”, oltre agli elementi sopra indicati che sono caratterizzanti dell’imprenditorialità di uno spettacolo o intrattenimento attivato in un esercizio pubblico di somministrazione e che, quindi, impongono l’obbligo della licenza di pubblico spettacolo, ve ne aggiunge un altro: la cadenza non saltuaria dell’intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia e dalle modalità di svolgimento dello stesso. (1)
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(1) Questa linea interpretativa è stata successivamente confermata dal Ministero dell’Interno con il parere n. 5020 del 1° aprile 2014, fornito al Ministero dello Sviluppo Economico che lo ha reso noto attraverso la risoluzione n. 52713 del 15 aprile 2015.
Nel parere, infatti, il Ministero dell’Interno ribadisce che “per quanto riguarda, in specie, i trattenimenti musicali, danzanti o di altra natura all’interno di esercizi pubblici di ristorazione, questo Ufficio ha più volte espresso l’avviso secondo il quale debbono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio suddetto SOLTANTO gli spettacoli e i trattenimenti nei quali sono presenti la caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell’esibizione programmata e all’accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente la ristorazione, con pagamento di un biglietto d’ingresso, ecc.).
Lo stesso è da dirsi laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es. nei fine settimana)”.
Fiere, sagre, feste paesane e spettacoli viaggianti
Nel nostro Paese c’è, da sempre, un grande interesse per le fiere, le sagre e le feste paesane, nell’ambito delle quali si svolgono molteplici e variegate attività: vendita di cose antiche, usate e di prodotti artigianali; hobbismo; vendita di prodotti agricoli; somministrazione temporanea di alimenti e bevande; pubblici spettacoli e trattenimenti; manifestazioni sportive; processioni; fuochi d’artificio; spettacoli viaggianti, attrazioni, luna park; ecc.Per tale motivo queste manifestazioni e feste di paese sono disciplinate da numerose normative, impegnando non poco le amministrazioni locali chiamate alla puntuale applicazione, sia nelle fasi autorizzatorie che in quelle di controllo, di tutte le disposizioni atte a garantire la sicurezza pubblica e la salvaguardia dell’incolumità dei partecipanti. Il volume è così strutturato:• nella prima parte, vengono analizzate le innumerevoli attività che animano le fiere, le sagre e le feste paesane, ponendo particolare attenzione alle semplificazioni intervenute, agli aspetti di safety e security e proponendo casi operativi svolti;• successivamente, vengono presi in esame gli spettacoli viaggianti, ossia le attività spettacolari e di trattenimento, i luna park e le varie attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, fornendo anche una serie di check list per guidare, passo dopo passo, il rilascio delle necessarie licenze;• infine, viene approfondita la disciplina delle manifestazioni di sorte locale (lotterie, tombole e pesche di beneficenza), anche tramite l’analisi di casi pratici svolti.Tutte le sezioni del volume sono compendiate da prontuari delle violazioni e delle sanzioni, da esempi di atti da redigere e da regolamenti tipo, nonché dalle norme e dalle circolari di riferimento.Elena FioreGià Comandante di Polizia Locale, docente in corsi di formazione e autrice di numerose pubblicazioni, direttore del sito ufficiocommercio.itMiranda CorradiAutrice di pubblicazioni in materia di legislazione commerciale, docente in corsi di formazione, coordinatrice editoriale della rivista “Disciplina del commercio e dei servizi”
Elena Fiore, Miranda Corradi | Maggioli Editore 2025
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