Il Ministero dello sviluppo economico, già con
parere n. 9105 del 28 settembre 2007, aveva precisato che, visto anche il parere del Ministero della salute n. 600.1/109/ AG/1307 del 10 dicembre 2002, “
risulta evidente che vige l’obbligo della presenza dei servizi igienici negli esercizi di somministrazione ma che non esistono norme specifiche sul loro utilizzo da parte di soggetti diversi della clientela. Da quanto sopra consegue che la sola sensibilità e la disponibilità degli esercenti gestori degli esercizi può garantire la risposta alle esigenze dei predetti soggetti”.
Continua la lettura dell’APPROFONDIMENTO
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento