IL CASO – acconciatore – direttore tecnico – presenza
Premesso che l’art. 3 della legge 17 agosto 2017 statuisce che per esercitare l’attività di acconciatore è necessario
– conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico pratico;
– che è data facoltà di designare almeno un responsabile tecnico per ogni sede di impresa.
Si chiede se la presenza fissa del responsabile tecnico nella sede dell’impresa sia elemento costitutivo e imprescindibile all’esercizio o se sia consentito, in caso di assenza più o meno prolungata di questi e in presenza dei soli dipendenti e/o del titolare dell’azienda.
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