Il caso
Un Comune è proprietario di un palazzetto comunale finora utilizzato solo per allenamenti sportivi, in forza di convenzioni con associazioni locali. La documentazione antincendio autorizza un affollamento massimo pari a 300 persone.
L’Amministrazione intende estendere l’uso dell’impianto anche a manifestazioni, eventi e iniziative associative, e valuta l’incarico a un tecnico per il rilascio dell’agibilità ex art. 80 TULPS. Nascono quindi quattro quesiti:
1. È possibile ridurre volontariamente la capienza a 200 persone per evitare il coinvolgimento della Commissione comunale di vigilanza?
2. Un’agibilità “a monte” predisposta dal Comune vincola gli organizzatori al layout definito dal tecnico?
3. L’agibilità può prevedere più scenari (palco, chioschi, tavoli, ecc.)?
4. Mostre, eventi religiosi e somministrazione senza cucina possono essere inseriti nella medesima agibilità e consentire il ritorno alla capienza antincendio di 300 persone?
La soluzione operativa
A nostro avviso limitare a 200 persone la capienza massima, anche se il certificato di prevenzione incendi ne consente 300, rafforza le condizioni di sicurezza del luogo e quindi offre una soluzione migliore alla presenza dei partecipanti. Una simile agibilità, non superiore a 200 persone, può essere attestata da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale secondo le previsioni dell’articolo 142 comma 2 del regolamento di applicazione del TULPS. A nostro avviso sarebbe opportuno che tale attestazione del tecnico avesse come base un determinato layout , prevedendo quindi la possibilità di redigere, da parte del medesimo tecnico, altre attestazioni di agibilità qualora la manifestazione che si svolge all’interno, sportiva, espositiva, religiosa e simile, necessiti di utilizzare strutture o arredi diversi rispetto a quanto previsto nella agibilità originaria; ovviamente deve trattarsi di una modifica sostanziale per richiedere un aggiornamento dell’agibilità già rilasciata.
Solo nell’ipotesi che si organizzi all’interno una cena senza alcuna attività collaterale, non trattandosi di trattenimento, non sarà necessaria la attestazione di agibilità e quindi il locale potrebbe raggiungere la capienza massima di 300 persone; in caso di somministrazione occorrerà una Scia per somministrazione temporanea collegata ad un particolare evento.
In sintesi
• La capienza può essere volontariamente ridotta a 200 persone per ricorrere all’attestazione tecnica ex art. 80 TULPS senza Commissione comunale.
• L’agibilità vale solo per il layout esaminato: modifiche sostanziali impongono una nuova attestazione.
• È possibile prevedere scenari multipli nella stessa agibilità se tecnicamente valutati.
• Mostre, eventi religiosi e cene senza trattenimento non rientrano nell’art. 80 TULPS: si può tornare alla capienza antincendio di 300 persone.
• Per la somministrazione temporanea occorre la SCIA dedicata.
Normativa di riferimento
Art. 80 TULPS – Agibilità per locali di pubblico spettacolo.
Art. 142 Regolamento TULPS (R.D. 635/1940) – Attestazione tecnica per locali fino a 200 persone.
D.M. 19 agosto 1996 – Sicurezza nei locali di pubblico spettacolo.
Normativa antincendio e certificazioni VVF.
SCIA per somministrazione temporanea – Norme regionali e regolamenti comunali.
Orientamenti Min. Interno su verifiche “caso per caso” dell’agibilità.
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