Risposta:
Se si tratta di strutture fisse, non soggette a smontaggio e rimontaggio periodico delle stesse, non necessitano di una nuova agibilità salvo che tali strutture non abbiano subito delle modifiche tali da necessitare di una nuova verifica di sicurezza. La durata biennale della agibilità, prevista dall’articolo 141 comma 3 del regolamento di applicazione del TULPS si riferisce a strutture temporanee che vengono ogni volta che si utilizzano, montate e poi smontate. L’agilità rilasciata ad una struttura permanente non ha quindi scadenza ma la commissione ha l’obbligo di controllare con frequenza che la struttura mantenga le caratteristiche controllate e approvate dalla commissione come disposto all’art. 141, comma 1, lettera e), del reg. di es. del tulps
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