IL CASO – parcheggio – uso pubblico – limitazioni

Quali sono gli adempimenti necessari per gestire un parcheggio all’aperto?

8 Maggio 2024
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%


Domanda:

Il Comune ha stipulato un contratto di affitto d’azienda per un terreno di proprietà privata adibito a parcheggio all’aperto, subentrando ad un’impresa individuale.

L’area di sosta sarà gestita con l’installazione di parcometri.

Si chiede di sapere se il Comune è tenuto agli stessi adempimenti di un’impresa privata: – Nomina rappresentante dell’attività? – Presentazione SCIA per subingresso? – Altri obblighi? 

Risposta:

Dal momento che l’area che sarà utilizzata come parcheggio è stata acquisita dal comune, questa è divenuta area pubblica e quindi di libero passaggio e fruizione da parte di tutti i cittadini, ne consegue che il comune, quale ente proprietario, può imporre limitazioni e divieti come previsto dal codice della strada. Una di tali limitazioni sarà appunto quella che disciplina la sosta dei veicoli, non serviranno altri adempimenti da parte del comune oltre quelli di viabilità.

Si precisa che un parcheggio all’aperto non è soggetto a SCIA per rimessa di cui al DPR 481/2001 e quindi non occorre SCIA.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del codice della strada i Comuni possono stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane.

Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.