Risposta:
Chi scrive condivide quanto già espresso al riguardo dal Ministero con la risoluzione 183332 del 2013 nella quale si indica che l’artigiano ha titolo a vendere i propri prodotti in locali adiacenti a quelli di produzione; la vendita on line di fatto avviene nei locali di produzione utilizzando uno strumento elettronico che mette in contatto l’artigiano con il cliente; ma il contratto di vendita, la spedizione della merce, l’accettazione del somma spettante avviene nei locali dell’artigiano che già sono abilitati alla vendita, senza quindi necessità di presentare alcuna SCIA.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento