Un Amministratore di Condominio presenta ad aprile 2019 richiesta di rilascio numero di matricola di un ascensore (DPR 162/99), per il quale allega dichiarazione di conformità CE datata 20/12/2004 e sulla quale è dichiarato che il collaudo finale ha avuto esito positivo il 19/03/2003. Tenuto conto che – secondo la circolare MISE prot. 0069816 del 24/04/2013 – la tardiva trasmissione della documentazione al Comune non rileva ai fini del rilascio del numero di matricola sempre che il collaudo sia avvenuto nei termini (30.09.2002), in tal caso come ci si deve comportare? Occorre acquisire un verbale di verifica straordinaria come previsto dalla circolare MISE (fatto salvo che il certificato di collaudo doveva essere emesso entro il 30.09.2002) oppure occorrono altre dichiarazioni “aggiornate”?
Risposta:
La messa in esercizio degli ascensori deve avvenire previa comunicazione al comune da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di dichiarazione di conformità dell’impianto, come indicato dall’articolo 12 comma 2 del DPR 162/99, contenente la documentazione indicata dalle lettere da a) ad f) del medesimo comma. Qualora la dichiarazione sia resa oltre il termine di 60 giorni la documentazione sopra indicata deve essere accompagnata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto come indicato dal successivo comma 2 bis
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