Risposta:
Da quanto indicato sembrerebbe potersi trattare di attività di artisti di strada per alcune attività elencate nel quesito, mentre, per altre si tratta di attività di trattenimento; l’attività di artista di strada, se non viene svolta con attrezzature apprezzabili e se il numero degli addetti scritturati nell’attività è inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno è inferiore a 150, non richiede il rilascio della licenza di spettacolo viaggiante pur mantenendo l’obbligo del possesso della concessione di suolo pubblico e il rispetto di quanto eventualmente stabilito nel regolamento comunale. Le attività di spettacolo da circo sembrerebbero invece rientrare nell’attività di pubblico spettacolo (il condizionale è d’obbligo in relazione alla sinteticità del quesito); in tale ipotesi servirà il possesso della licenza prevista dall’articolo 69 del TULPS rilasciata all’esercente attività di spettacolo viaggiante e valida su tutto il territorio nazionale e licenza di cui all’art. 68 del tulps, sostituibile con SCIa se la durata dell’attività è al massimo fino alle ore 24 e con un massimo di 200 partecipanti, alla SCIA dovrà essere allegata la certificazione del tecnico abilitato attestante l’agibilità dell’area ai sensi dell’articolo 80 del TULPS. In alternativa si potrà presentare una SCIA che avrà validità fino al 31.12.2021 sempre che l’attività termini alle ore 23,00 che non ci sia una partecipazione di oltre 1000 persone, in tale ipotesi il Tecnico abilitato iscritto all’albo dovrà certificare la rispondenza dell’area alle prescrizioni contenute nella regola tecnica contenuta nel DM 19 Agosto 1996. In caso di manifestazioni occorre rispettare quanto stabilito dalla circolare del 18 luglio 2018 (Piantedosi)
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