IL CASO – Attività ricettive – Omessa comunicazione persone alloggiate
Quale esercente attività ricettiva (alberghi, strutture ricettive che forniscono alloggio in tende, roulotte, case e appartamenti per vacanze, attività di affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali) non comunicava all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.
Leggi anche
Strutture ricettive: obbligo di identificazione de visu
Consiglio di Stato sez. III 21 novembre 2025, n. 9101
12/12/25
Studentati trasformati in ostelli estivi: il Consiglio di Stato conferma il limite dell’uso temporaneo
Consiglio di Stato 30 settembre 2025, n. 7628
04/12/25
Il caso: strutture ricettive. Omessa comunicazione degli alloggiati
Conseguenze penali e adempimenti
27/11/25
Il caso: affittacamere e requisito di sorvegliabilità
Quando si applica l’art. 153 del Regolamento TULPS
31/10/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento