Il caso
Un’impresa individuale artigiana, iscritta con codice ATECO 81.30.00 per lo svolgimento dell’attività di cura e manutenzione del paesaggio, acquista un capannone destinato a magazzino e deposito.
All’interno dell’immobile non vengono eseguite lavorazioni, attività produttive o operazioni di vendita. Il locale è utilizzato esclusivamente per il ricovero degli attrezzi e dei mezzi impiegati nell’attività di giardinaggio.
Si chiede se l’impresa debba presentare una pratica al SUAP e quale sia l’adempimento più corretto per comunicare l’utilizzo del nuovo immobile.
La soluzione operativa
L’impresa artigiana necessita solamente dell’iscrizione al registro delle imprese come tale, l’iscrizione può avvenire anche direttamente presso la camera di commercio o anche per il tramite del SUAP. Per l’utilizzo di un ulteriore capannone come deposito di attrezzi o come unico luogo di ricovero dovrà dare comunque comunicazione al registro, in uno dei due modi suddetti, della nuova o ulteriore sede entro i 30 giorni successivi.
Riferimenti normativi
Codice civile, articoli 2188 e seguenti;
DPR 7 dicembre 1995, n. 581;
Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, articolo 9, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Legge 8 agosto 1985, n. 443;
Normativa regionale in materia di imprese artigiane;
DPR 6 giugno 2001, n. 380;
DPR 1° agosto 2011, n. 151;
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In sintesi
✔️Il semplice ricovero di attrezzi non richiede, in via generale, una SCIA per laboratorio artigianale.
✔️Il capannone deve essere comunicato alla Camera di commercio come unità locale o deposito.
✔️La pratica viene trasmessa mediante Comunicazione Unica, normalmente entro 30 giorni dall’inizio dell’utilizzo.
✔️Deve essere verificata la compatibilità urbanistica ed edilizia dell’immobile.
✔️Ulteriori adempimenti possono essere necessari se sono presenti lavorazioni, prodotti pericolosi, carburanti o rifiuti vegetali.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento