IL CASO – comizio – allestimento – autorizzazioni

7 Luglio 2021
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Un partito politico ha posto le seguenti domande:

Per svolgere una manifestazione statica e/o corteo, oltre alla Questura si devono informare degli uffici comunali?

Per svolgere una manifestazione statica che preveda l’utilizzo di altoparlanti non carrellabili e un banchetto, oltre ad informare la Questura, si deve richiedere anche l’occupazione di suolo pubblico?

E’ consentito nel corso di una manifestazione coinvolgere un gruppo musicale che suoni un pezzo musicale?

Chiedendo le debite autorizzazioni, si può svolgere un concerto (che non prevede nessun biglietto o remunerazione economica) prima della manifestazione?

Tra un evento e l’altro deve passare un certo lasso di tempo; se si quanto?

Risposta:

Si premette che si tratta di una materia non trattata da questo sito. Rispondiamo pertanto per correttezza nei confronti dell’abbonato al servizio ma la risposta potrebbe non essere esauriente o del tutto corretta. Il fatto che tutta la richiesta sia stata avanzata da un partito politico potrebbe consentire al comune di sollevare, totalmente o parzialmente, il partito politico dal pagamento della concessione di suolo pubblico ma solo se tale esenzione è stata prevista nel regolamento che disciplina il pagamento della cosap, fermo restando che tutte le rimanenti disposizioni in materia dovranno essere rispettate. Si dovrà quindi richiedere l’occupazione di suolo pubblico e presentare la certificazione di previsione di impatto acustico per l’utilizzo di altoparlanti e la messa a terra dell’impianto elettrico. Occorre inoltre rispettare tutte le indicazioni sulla safety e security indicate nella circolare Piantedosi del 18 luglio 2018 Si rammenta inoltre che l’art. 7 del DPCM 2 marzo 2021 precisa che in zona bianca cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III del DPCM relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal DPCM, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Se durante la manifestazione su area pubblica (anche senza pagamento di biglietto) si coinvolge un gruppo musicale riteniamo trattarsi di spettacolo su area pubblica e quindi soggetto alla disciplina di cui all’art. 68 tulps ( licenza o Scia a seconda delle caratteristiche di detto spettacolo) e agibilità di cui art. 80 TULPS. In particolare si rimanda alla lettura delle linee guida approntate dalla Conferenza delle Regioni e pubblicate con prot. n. 21/75/CR2B/COV19 dove a pag 13 tratta in modo specifico DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO. Non ci risulta una normativa nazionale o regionale che stabilisca il lasso di tempo che deve intercorrere tra uno spettacolo ed un altro; occorre verificare se vi sono tali limitazioni nel regolamento comunale che regola la materia.

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