IL CASO – commercio area pubblica – assenze – presenza in altro mercato

4 Agosto 2022
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» Quesito

Un operatore del commercio su aree pubbliche con posteggio ha maturato delle assenze dal mercato che ha provveduto a giustificare inviando certificati medici, in cui veniva attestata dal medico curante lo stato di malattia, che gli avrebbe impedito la frequentazione del mercato. Si apprende tuttavia che l’operatore in questione, ancorché malato, frequenti nella medesima giornata di mercato per cui è autorizzato in questo Comune, un mercato in altra sede, fuori Comune e Regione. L’ufficio ha richiesto, con nota pec al Comune nel quale presumibilmente il tale effettuerebbe la spunta al mercato, notizie in merito a tale vicenda, restando in attesa di riscontro. Se dovesse verificarsi, come è molto probabile, che l’operatore del commercio su aree pubbliche con posteggio esibisce a questa PA, a giustificativo della propria assenza, un certificato di malattia che impedisce l’esercizio dell’attività di vendita, mentre invece risulta operante lui medesimo in un altro mercato, quali provvedimenti deve adottare l’ufficio ? grazie

» Risposta

Non possiamo e non vogliamo mettere in dubbio la veridicità della certificazione del medico con la quale si è attestata la malattia o per meglio dire la impossibilità per l’operatore di partecipare alle operazioni mercatali a causa dello stato di salute; possiamo però dichiarare, se la conferma del comune interpellato fosse circostanziata sulla presenza del medesimo operatore nel medesimo giorno di mercato, che lo stato di salute non era poi così grave tanto da consentirgli di partecipare alle operazioni di spunta in altro mercato. Se tutto quanto ipotizzato venisse quindi accertato definitivamente, si potrebbe dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della concessione per mancato utilizzo nell’arco dell’anno solare per un periodo di tempo superiore a quello massimo consentito, rimarcando che nei giorni di assenza, dichiarata dall’interessato, come giustificata dalla malattia questi partecipava alle operazioni di spunta in altro mercato; per tale comunicazione che dovrà essere emessa nella formula di comunicazione di avvio del procedimento di revoca/decadenza, si dovranno assegnare almeno 30 giorni di tempo per presentare memorie e scritti difensivi, in particolare sulla ragione della presenza in altro luogo da parte dell’operatore.. Chi scrive è del parere che sarebbe opportuno anche una informativa alla autorità giudiziaria relativamente al certificato medico.