Come noto, se da un lato la L. n. 242/2016, pur finalizzata alla promozione della coltivazione e della filiera della canapa, non tratta della fase della commercializzazione del prodotto, ed espressamente ne limita la destinazione d’uso ai settori alimentare, cosmetico, industriale e bioedilizio- non anche, quindi, al settore ‘ricreativo’- il più recente orientamento dei giudici di legittimità ‘apre’, invece, alla commercializzazione, sia in base all’inesistenza di una norma incriminatrice che, in quanto tale, espressamente la vieti, sia perché la produzione della canapa, che la surrichiamata Legge ha inteso promuovere, è naturalmente desinata anche alla commercializzazione di quanto prodotto.
Da ultimo, il Ministero dell’Interno ha emanato una serie di indirizzi operativi di estrema attenzione al fenomeno, con la Circolare n. 1103/110 del 9 maggio 2019 -ovvero, uno strumento che, pur estraneo alle fonti normative, vincola la P.A. ed i suoi organi al rispetto, pena il rischio di incorrere nell’eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, in caso di atti con essa in contrasto: in particoalre, chiedo come venga valutato il limite, ivi espressamente indicato, della distanza minma di mt. 500 da luoghi sensibili -ovvero, se necessiti di apposito regolamento comunale, oppure possa esso stesso legittimare l’eventuale divieto di avvio/prosecuzione dell’attività.
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