Risposta:
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 del DPR 160/2010 si riferiscono ai casi in cui per l’apertura di impianti produttivi necessitano modifiche allo strumento urbanistico, dato che tali attività possono insediarsi solamente in aree del territorio nelle quali tale strumento consente tali insediamenti. Il comma 4 di questo art. 8 esclude l’applicazione dell’articolo alle medie e grandi strutture come anche precisato dalla risoluzione del Ministero dello Sviluppo economico n. 78743 del 21 marzo 2016. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati in qualsiasi luogo del territorio comunale e quindi, a ns parere, nessuna necessità si avrà nel ricorrere alla modifica degli strumenti urbanistici e quindi al suddetto art. 8.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento