IL CASO – commercio su area pubblica – aree esclusive – dotazioni sanitarie

22 Settembre 2022
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» Quesito

Si richiede se il Comune è obbligato nelle aree mercatali a fornire energia elettrica per gli operatori che vendono prodotti alimentari

» Risposta

I requisiti igienico sanitari delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica sono previsti dal Ministero della Salute nell’Ordinanza del 3 Aprile 2020 pubblicata sulla G.U. 17 maggio 2002, n. 114.In tale Ordinanza all’articolo 1, ambito di applicazione, si individuano, fra le altre, due diverse tipologie di aree pubbliche che vengono così definite: b) mercato in sede propria: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti; c) mercato su strada: il mercato che occupa, per un certo tempo nell’arco della giornata, spazi aperti, sui quali si alterna con altre attività cittadine; L’articolo 2 comma 2 dell’Ordinanza, alla cui lettura si rinvia, prevede la caratteristiche strutturali ed igieniche delle aree individuate alla lettera b) e solo in tali aree prevede l’obbligo della dotazione dell’energia elettrica, dell’acqua potabile e di altre attrezzature strutturali dell’area che, ripetiamo, deve essere ad uso esclusivo del commercio su area pubblica.