A tale riguardo si chiede di sapere:
1) il modello di concessione deve essere approvato con determinazione dirigenziale o deliberato dalla Giunta e quale forma deve avere (scrittura privata, atto unilaterale);
2) la concessione rilasciata deve essere sottoscritta per accettazione dal concessionario.
3) la concessione di durata dedecennale è soggetta alla registrazione ai sensi dell’art 5 comma 1 lettera B del DPR 26 aprile 1986 n. 131, nella misura del 2% (duepercento) calcolata sulla base dell’importo del canone complessivo per tutta la durata della concessione stessa.
Risposta:
1) se la regione non ha predisposto un modello di autorizzazione/concessione di posteggio il comune lo deve “costruire” tenendo condo della normativa vigente in materia di commercio e del regolamento comunale per la concessione di aree pubbliche. Il modello può essere approvato con determina dirigenziale ma anche direttamente attraverso il rilascio delle autorizzazioni concessioni che diventano efficaci nel momento in cui vengono firmate. La forma è quella dell’atto unilaterale, stante anche tutta l’impostazione normativa che ha regolato la procedura. 2) l’autorizzazione/concessione per il commercio su aree pubbliche quale atto unilaterale non ha forma contrattuale, deve essere firmata digitalmente dal dirigente e inviata tramite pec al soggetto che ha inviato la richiesta. 3) l’autorizzazione/concessione unilaterale è assoggettata solo alla TOSAP/COSAP e non a tassa di registrazione. Se questo aspetto non è chiaro si consiglia di adottare un atto con il quale si escludono espressamente queste concessioni dall’applicazione del DPR 131/1986.
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