Risposta:
Il DM 25 novembre 2020 all’allegato A al punto 12 stabilisce che: Nel rispetto delle disposizioni regionali, l’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. La legge regionale della Lombardia 6/2010, al suo articolo 21 comma 4. prevede che nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi previsti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4. Quest’ultimo articolo alla lettera d) prevede la revoca dell’autorizzazione qualora siano venuti meno gli elementi di cui all’articolo 21, comma 4. Riteniamo che queste due disposizioni siano in contrasto tra loro e che non sia possibile revocare l’autorizzazione prima del 1 luglio 2021 ma non siamo a conoscenza di indicazioni della regione Lombardia; si consiglia di sentire gli uffici della regione in merito
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