IL CASO – commercio su area pubblica – esibizione titolo – non previsto

» Quesito

Un operatore di un banco posizionato in occasione di un mercato straordinario non ha l’autorizzazione al seguito. Nel verbale di ispezione dichiara di averla consegnata al comune di residenza per le operazioni di rinnovo ma il comune interpellato dichiara di non aver mai proceduto a ritirare il titolo autorizzativo. E’ corretto applicare la sanzione ai sensi dell’articolo 28 commi 2 e 4, e art. 29,commi 1 e 3 del D.Lgs n.114/98? Ci sono altri riferimenti normativi che meglio si adattano al caso in questione?

» Risposta

Si premette che l’obbligo di esibire agli addetti al controllo il titolo autorizzativo, che sia di tipo A oppure B, non è previsto dal D.lgs 114/98 e quindi non si potranno applicare sanzioni in virtù del principio di legalità stabilito dalla legge 689/81.  Una simile previsione dovrebbe essere inserita nel regolamento comunale che disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica; solo se inserita nel regolamento comunale la mancata esibizione potrà essere sanzionata. Sarà opportuno però accertare, non tanto se sia vero o meno che questa sia stata data agli uffici comunali, ma se l’interessato sia o meno in possesso di quel titolo autorizzativo o se invece si tratti di attività abusiva.

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