IL CASO – commercio su area pubblica – green pass – verifiche

18 Ottobre 2021
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» Quesito

Dal 15 ottobre 2021 il Green pass è diventato obbligatorio sui luoghi di lavoro. Secondo quanto stabilito dal decreto-legge 21 settembre 2021 n.127 l’uso del certificato sarà obbligatorio sia nel settore pubblico che privato. l’Ufficio scrivente chiede con la presente se i titolari di posteggio del commercio aree pubbliche (durante mercato settimanale) debbono possedere il green pass o debbano esibirlo. A chi competono i relativi controlli, alla PM ?
C’è un obbligo in capo ai comuni (ufficio commercio) in merito ai controlli sugli ambulanti ?

» Risposta

L’articolo 9 septies del DL 52/2021, inserito dall’art.3 del DL 127/2021, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Il posteggio rappresenta per l’operatore commerciale la sede di lavoro e quindi potrà accedervi solo previo possesso della certificazione green pass; Alla verifica del green pass, per il disposto dell’art.13 del DPCM 17 giugno 2021 sono deputati: a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati; f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Riteniamo quindi che il controllo debba essere effettuato dalla Polizia Locale che effettua le verifiche nel mercato, o meglio possa essere effettuato dalla Polizia Locale nel senso che sussiste il dovere/potere di effettuare il controllo delle norme vigenti e che regolano l’attività

 

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