Si chiede pertanto se, con l’abrogazione delle modifiche, ai fini della tutela della concorrenza e per evitare vizi di competenza, si debba tornare ad applicare l’originaria stesura dell’art.28 e quindi in particolare:
– Le autorizzazioni itineranti devono essere rilasciate in base comma 4 originaria stesura dai comuni sede delle società o dal comune di residenza in caso di ditta individuale
– Le autorizzazioni itineranti debbano essere rilasciate ai soli soggetti indicati al comma 2.
Risposta:
La modifica apportata all’articolo 28 del D.lgs 114/98 ad opera dell’articolo 70 del D.lgs 59/2010 permane anche successivamente all’abrogazione dell’articolo 70 stesso; la disapplicazione e l’abrogazione della previgente normativa, senza nessuna previsione di norme transitorie, non fa automaticamente rivivere le precedenti norme statali di cui al d.lgs 114/98 per il principio di non reviviscenza. “Guida alla redazione dei testi normativi” della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanata con circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2001, supplemento ordinario n.105) che espressamente prevede: – per l’abrogazione (§ 3.5): “Reviviscenza: Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata non è sufficiente abrogare la disposizione abrogativa, ma occorre specificare espressamente tale intento, abrogando la norma abrogatrice e richiamando esplicitamente la norma abrogata; ovvero, più semplicemente, abrogando la norma abrogatrice e riproponendo ex novo la disposizione già oggetto di abrogazione. In ogni caso, la reviviscenza ha effetto ex nunc.” ( vedi Circolare Ministero dello sviluppo economico 1/3/2018 Chiarimenti sugli effetti abrogativi recati dall’art. 30 del D.Lgs. 231/2017 -pubblicata sul sito alla voce prassi) pertanto l’interessato che intende avviare una attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante può presentare la SCIA in qualsiasi comune italiano nel quale poi avvierà in concreto l’attività. Circa i soggetti che possono presentare la SCIA per la forma itinerante, al riguardo si rammenta che l’articolo 5 del D.lgs 222/2016 consente di applicare anche ulteriori forme di semplificazione ( SCIA), sono tutte le figure possibili, imprese individuali, società di capitale e società di persone, dato che anche il 2 ° comma è stato modificato dal D.lgs 59/2010.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento