Questo Comune nel 2017 ha avviato il procedimento di modifica della dislocazione dei posteggi presso un’area mercatale per motivi di viabilità e traffico, ai sensi dell’art. 50 della legge regionale 10/2014. I posteggi sono stati riassegnati agli operatori già titolari di concessione nel 2018 con determinazione dirigenziale, sulla base della graduatoria formatasi tenendo conto dei criteri di cui all’art. 50, co. 3, della legge regionale. La validità della concessione, a parere di chi scrive, decorre dalla data di nuova assegnazione, ovvero il 2018, pertanto non sono state avviate le procedure di rinnovo delle stesse, ai sensi del decreto ministeriale 25/11/2020, in quanto non aventi scadenza entro il 31/12/2020. E’ corretto?
Risposta:
Lo spostamento, ma in generale le modifiche che possono intervenire all’interno o nella struttura o collocazione di un mercato, per le quali è necessaria una deliberazione del consiglio comunale relativa alla modifica del piano delle aree, non comporta il rilascio di una nuova concessione ma solamente la presa d’atto che la medesima concessione è stata spostata da un luogo ad un altro luogo; ne consegue che le concessioni manterranno l’originaria data di rilascio e quindi di scadenza che per quanto indicato nel quesito sembrerebbe essere quella del 31 Dicembre 2020 e quindi sarà da applicare il DM 25.11.2020
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