IL CASO – commercio su area pubblica – subingresso – soggetto subentrante

15 Luglio 2021
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Premesso che un titolare di licenza decennale per il commercio a posto fisso su aree pubbliche ha volturato la licenza ad altro soggetto che è socio di una cooperativa. Si chiede se è sufficiente, per poter esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche, essere socio di una cooperativa senza avere una partita Iva personale e quindi beneficiando della partita iva della cooperativa?

Risposta:

La persona che può subentrare in una azienda di commercio, nel caso di specie su area pubblica, può essere soltanto la persona fisica o il legale rappresentante della società, che risulta  indicato nel contratto di cessione redatto dal notaio.  Infatti l’azienda per il commercio su area pubblica può essere ceduta a chiunque possieda i requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.lgs 59/2010, sia esso soggetto fisico, società o cooperativa. Potrà presentare la comunicazione di subingresso solamente chi sia stato espressamente indicato nel contratto redatto dal notaio.

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