Risposta:
La persona che può subentrare in una azienda di commercio, nel caso di specie su area pubblica, può essere soltanto la persona fisica o il legale rappresentante della società, che risulta indicato nel contratto di cessione redatto dal notaio. Infatti l’azienda per il commercio su area pubblica può essere ceduta a chiunque possieda i requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.lgs 59/2010, sia esso soggetto fisico, società o cooperativa. Potrà presentare la comunicazione di subingresso solamente chi sia stato espressamente indicato nel contratto redatto dal notaio.
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