Risposta:
Da quanto indicato nel quesito si è ritenuto non sussistere alcun aspetto di attività di trattenimento svolto in forma imprenditoriale, dato che si fa riferimento al punto 77 del D.lgs 222/2016, che non prevede la presentazione di una SCIA ma di una certificazione di previsione di impatto acustico, redatta nella forma di autocertificazione nell’ipotesi che il comune si sia dotato di piano di zonizzazione del rumore oppure redatto da tecnico abilitato iscritto all’albo se tale regolamento non fosse stato approvato. Si rammenta che dovrà essere comunque garantita la distanza interpersonale e una capienza massima di 1000 persone, nel rispetto delle limitazioni Covid sia nazionali che regionali. E’ da valutare se sia necessaria la agibilità dell’area (art. 80 TULPS) e il piano della sicurezza a cura degli organizzatori.
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