IL CASO – concerti – area all’aperto – impatto acustico

10 Luglio 2020
Modifica zoom
100%
Una Associazione locale intende organizzare due concerti, aperti al pubblico e senza pagamento di alcun biglietto, in un giardino di proprietà di un Ente pubblico. Detti concerti non prevedono il posizionamento di palchi od altre strutture: il primo riguarda una rivisitazione musicale da parte di quattro violoncelliste ed il secondo l’esibizione di tre musicisti ed una cantante. E’ sufficiente la presentazione di una SCIA ai sensi del punto 77 dell’allegato A del D. Lgs. 222/2016? Ovvero quale altra documentazione devono presentare?

Risposta:

 Da quanto indicato nel quesito si è ritenuto non sussistere alcun aspetto di attività di trattenimento svolto in forma imprenditoriale, dato che si fa riferimento al punto 77 del D.lgs 222/2016, che non prevede la presentazione di una SCIA ma di una certificazione di previsione di impatto acustico, redatta nella forma di autocertificazione nell’ipotesi che il comune si sia dotato di piano di zonizzazione del rumore oppure redatto da tecnico abilitato iscritto all’albo se tale regolamento non fosse stato approvato. Si rammenta che dovrà essere comunque garantita la distanza interpersonale e una capienza massima di 1000 persone, nel rispetto delle limitazioni Covid sia nazionali che regionali. E’ da valutare se sia necessaria  la agibilità dell’area (art. 80 TULPS) e il piano della sicurezza a cura degli organizzatori.

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento