Il caso
Un Comune ha rilasciato nel 2011 un’autorizzazione di tipo A per il commercio su aree pubbliche, con contestuale concessione di occupazione di suolo pubblico in posteggio isolato riservato a imprenditori agricoli, con scadenza originaria al 3 marzo 2021.
A seguito degli indirizzi della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, il titolo è stato revocato nel 2013 e sostituito da una nuova autorizzazione con scadenza al 7 maggio 2017.
Il titolo ha poi beneficiato, nel tempo, di una serie di proroghe legislative (D.L. n. 244/2016, legge n. 205/2017, D.L. n. 34/2020, legge n. 214/2023), senza tuttavia che risultino adottati specifici atti comunali di presa d’atto o rinnovo formale, ad eccezione della revoca di un bando avviato nel 2018.
Alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, l’ente si interroga se la concessione debba ritenersi automaticamente rinnovata fino al 31 dicembre 2032, se sia opportuno adottare un provvedimento ricognitivo oppure se, al contrario, debba essere avviata una nuova procedura di assegnazione ad evidenza pubblica.
La soluzione operativa
Preliminarmente si ritiene opportuno precisare che la materia delle concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento di attività commerciali (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica ed esercizio delle attività artigianali) appare, al momento, particolarmente complessa, senza una cornice normativa ben precisa. Tanto è vero che le procedure adottate negli anni 2021 e 2022, che comportano la proroga delle concessioni fino al 2032, sono state dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato – Sez. VI^ con sentenza n. 6013 del 10/07/2025 (data udienza 22/05/2025), perché contrarie alle disposizioni della norma sovraordinata rappresentata dalla direttiva Europea 123/CE/2006, la quale prevede – come è ed era noto – che le concessioni di suolo pubblico, trattandosi di dotazioni limitate possono essere assegnate per una durata limitata (attualmente la legge n. 214/2023 la quantifica in 10 anni, attraverso dei bandi pubblici che abbiano determinate le caratteristiche e che non sia previsto il meccanismo di rinnovo, ma alla scadenza una nuova assegnazione attraverso un nuovo bando pubblico. Và precisato che i criteri che la legge n. 214/2023 prometteva entro il marzo 2024 non sono stati ancora emanati: criteri che, con molta probabilità, avrebbero potuto consentire di procedere alla messa a bando delle concessioni non assegnate o scadute o non rinnovate), né risulta o comunque non si è a conoscenza che il Ministero del Made in Italy abbia fornito alcun indirizzo finalizzato a chiarire, anche se non risolvere, l’attuale situazione di precarietà, incertezza e di dubbia legittimità. Il regime transitorio e derogatorio è destinato a cessare il 31/12/2025. La legge delinea questi casi:
A)Si conferma la validità, per tutta la loro durata, delle concessioni in scadenza al 31/12/2020 e già riassegnate fino al 2032 e quelle già assegnate al 31/12/2023 con procedure selettive;
B) Conclusione entro il 30/06/2024 delle procedure di rinnovo delle concessioni in scadenza al 31/12/2020, iniziate in attuazione dell’articolo 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla L. n. 77/2020, e non ancora ultimate al 30/12/2023. Se l’amministrazione non ha concluso il procedimento entro il 30/06/2024, le concessioni si intendono comunque rinnovate (salvo rinuncia dell’avente titolo e salvo il potere di intervenire in autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies, L. n. 241/1990, in caso di successivo accertamento dell’originaria mancanza dei requisiti prescritti).
C) Conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio: le procedure per concessioni in scadenza al 31/12/2020 annullate in autotutela dai comuni per effetto della giurisprudenza o mai avviate dai comuni in seguito al parere AGCOM e le procedure per concessioni NON in scadenza al 31/12/2020, quindi in scadenza a partire dal 01/01/2021. Resta ferma l’eventuale maggiore durata prevista da concessioni che scadono oltre il 31/12/2025. Alcuni Comuni hanno proceduto senza avere i criteri. Ma poi rimane il problema di cosa fare fino alla conclusione del procedimento che può durare alcuni mesi.
In sintesi
● per le concessioni di commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2025, intestate a soggetti che non hanno partecipato alla procedura di riassegnazione avviata nel 2018, non sono previste proroghe automatiche;
● le proroghe generalizzate delle concessioni fino al 2032 sono state ritenute illegittime dalla giurisprudenza amministrativa in quanto incompatibili con la direttiva 2006/123/CE;
●tali concessioni possono continuare a produrre effetti solo fino al 31 dicembre 2025, in regime transitorio;
● alla scadenza, l’Amministrazione è tenuta ad attivare procedure selettive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento;
● in assenza di criteri statali attuativi, l’ente può comunque procedere all’indizione dei bandi, applicando direttamente i principi di derivazione europea;
● eventuali interventi successivi alla scadenza del termine sono ammessi esclusivamente nei limiti dell’autotutela amministrativa ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990;
● il rinnovo tacito o l’inerzia procedimentale possono esporre l’Ente a rischi di illegittimità dell’azione amministrativa e di contenzioso.
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