IL CASO – coronavirus – consegna a domicilio – vendita a domicilio

10 Aprile 2020
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Il Sindaco di questo comune ha adottato ordinanza con la quale ha sospeso il mercato settimanale e il commercio ambulante itinerante per tutte le categorie merceologiche all’interno del territorio comunale (considerato, che gli ambulantì itineranti provengono anche da fuori Comuni). Tuttavia, alcuni ambulanti, sia quelli con l’autorizzazione a posto fisso (nei mercati) e sia quelli con l’autorizzazione per l’itinerantato, sia locali che provenienti da fuori comune, hanno cominciato a fare consegne a domicilio. Alla luce degli attuali DPCM 22.03.2020 ed in particolare dell’ art. 1, comma 1 (lett f) che dice ” è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche’ di prodotti agricoli e alimentari” l’attività degli ambulanti che vendono prodotti agro-alimentari, nel rispetto de requisiti igienico-sanitari, (sia quelli che hanno l’autorizzazione con posteggio fisso nei mercati che quelli con autorizzazione per l’itinerantato ) possono procedere alla consegna a domicilio, e se si, il Sindaco, sempre al fine di prevenire il più possibile la mobilità dei commercianti da comune a comune, può vietarlo espressamente con apposita ordinanza, magari consentendolo solo agli ambulanti residenti?

 

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