IL CASO – Covid 19 – diffusione – spettacolo viaggiante – limitazioni

15 Febbraio 2021
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Avendo riscontrato pareri discordi, sia a livello di Prefetture che nei siti professionali, si richiede a Codesta Spett. Direzione se le previsioni dell’Art. 1 co 10 lett. c) ed m) del D.P.C.M. 14.01.2021, siano vincolanti anche per l’esercizio delle attrazioni viaggianti isolate, licenziabili ex Art. 69 T.U.L.P.S., nel caso che si siano trovate già ad operare sul territorio, o che ne abbiano fatto richiesta. Inoltre, nel caso che l’esercizio dovesse essere consentito, si richiede se la eventuale variazione della situazione epidemiologica regionale (colori), influisca sull’attività di dette attrazioni.

Risposta:

L’articolo 1 comma 10 lettera c) del DPCM del 14 Gennaio 2021 prevede la sospensione dei parchi tematici e di divertimento, mentre la lettera m) sospende gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in spazi anche all’aperto. La lettera m) si riferisce genericamente a spettacoli aperti al pubblico in aree all’aperto e quindi potrebbe rientrare nella dizione “spettacolo aperto al pubblico” anche la singola giostrina. Vero è che una giostra isolata non crea eccessivo assembramento ma occorrerebbe sanificare le singole postazioni ad ogni giro di giostra. Sicuramente una interpretazione restrittiva mette in sicurezza l’ufficio che deve autorizzare e quindi se si vuole procedere favorevolmente, a ns parere, è opportuno ottenere un parere del Ministero dello sviluppo oppure della Regione di competenza, anche in previsione delle varianti che sono più contagiose e che coinvolgono anche bambini molto piccoli. L’articolo 1 del DPCM si riferisce a quelle comunemente denominate regioni gialle, ovvero a basso rischio di contagio, appare evidente, a nostro modo di vedere, che peggiorando la situazione sanitaria, articolo 2 e 3, ovvero regioni arancioni e rosse, dovranno essere molto più restrittive le condizioni di sicurezza.

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