Risposta:
La situazione è assai complessa. L’art. 9-bis, comma 1-bis, precisa che fino al 31 marzo 2022 occorre il green pass di cui all’art.9, comma 2, per accedere alle “.. attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”; mentre il comma 1 di questo articolo fa riferimento al medesimo obbligo a far data dal 6 agosto 2021 per accedere in zona bianca alle ” sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7″. Dunque in queste disposizioni non si fa mai riferimento ai mercati, che sono cosa diversa rispetto alle fiere e alle sagre; mercati che sono a tutti gli effetti “attività commerciali” e in quanto tali dovrebbero rientrare a pieno titolo nella disposizione del comma 1-bis lettera b). Il DPCM 21 gennaio 2022 non tratta dell’obbligo ma delle esenzioni e fra le esenzioni inserisce, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, gli esercizi elencati nell’allegato; e neanche qui si fa riferimento al commercio su aree pubbliche. In questa confusione poi si affianca la tabella delle attività consentite senza green pass, pubblicata sul sito istituzionale del ministero, e aggiornata in data 26 gennaio 2022 e quindi dopo l’uscita del DPCM datato 21 gennaio. In questa tabella si fa riferimento ancora solo a sagre e fiere. Quale conclusione quindi? Di fatto i mercati sono attività commerciali e quindi soggetti ad obbligo del green pass (art. 9 bis, comma 1bis lettera b)) e non esentati dal DPCM. Una conclusione paradossale tenuto conto che i rischi sono maggiori all’interno di un esercizio commerciale al chiuso rispetto ad un mercato di prodotti alimentari che si svolge all’aperto. Unica soluzione per avere un po’ di certezza è fare un quesito al ministero e attendere una faq che chiarisca. Permane comunque l’obbligo del possesso del green pass per gli esercenti del mercato; il controllo dovrà essere a cura degli organi di vigilanza.
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