Il caso
Un Comune chiede chiarimenti sull’esposizione in vendita di autovetture usate all’interno del piazzale di un distributore di carburante. In particolare, si domanda:
• a quale titolo il gestore dell’impianto possa concedere uno spazio per la vendita di un veicolo privato;
• se vi sia differenza tra il privato che vende la propria auto e il titolare di ditta individuale operante nel commercio di veicoli con sede altrove;
• quali siano i possibili profili sanzionatori connessi a tale utilizzo del piazzale.
La soluzione operativa
La collocazione di veicoli privati in piazzali degli impianti di distribuzione dei carburanti, necessita in primo luogo della verifica del mantenimento dei criteri di sicurezza antincendio e per tale aspetto si consiglia di contattare il comando dei Vigili del Fuoco. I veicoli collocati, che dovranno risultare in ordine con tutti i documenti di guida, possono essere liberamente esposti e solo nel caso in cui le informazioni relative alla vendita o la verifica dell’interno, sia effettuata a cura del titolare dell’impianto si tratterà di attività di agenzia di affari la quale necessita della comunicazione prevista dall’articolo 115 del TULPS e dell’uso del registro previsto dal successivo articolo 120.
Nell’ipotesi invece che non vi sia alcun intervento da parte del gestore dell’impianto, il quale si limita a consentire la sosta del veicolo sull’area di servizio, sarà sufficiente il rispetto della sicurezza da accertare da parte dei Vigili del Fuoco e delle norme relative alla circolazione e sosta dei veicoli. Si potrebbe trattare di commercio di veicoli usati solamente se questi risultassero formalmente intestati al gestore dell’impianto.
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