Il caso
Un circolo privato intende organizzare un evento di ballo all’interno di un locale già autorizzato come pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, ma attualmente sospeso dall’attività.
Si pone il problema di individuare quali autorizzazioni siano necessarie e se l’evento possa essere svolto nell’ambito della disciplina dei circoli privati oppure debba essere assoggettato alla normativa ordinaria sui pubblici spettacoli.
La soluzione operativa
Il circolo privato può svolgere la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande solo ed esclusivamente all’interno della sede del circolo, come indica il DPR 235/2001.
Il circolo, nei propri locali e limitatamente ai soli soci, potrà svolgere attività di trattenimento anche in assenza della licenza di cui all’articolo 68 del TULPS, osservando però le norme di sicurezza previste dall’articolo 80 del TULPS e quindi della regola tecnica approvata con DM 19/8/1996.
Le attività effettuate fuori dai locali del circolo devono essere autorizzate secondo la normativa vigente
Riferimenti normativi
• D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 – Disciplina delle attività di somministrazione nei circoli privati
• Art. 148 TUIR (D.P.R. 917/1986) – Attività istituzionale degli enti associativi
• Art. 68 TULPS (R.D. 773/1931) – Licenza per trattenimenti e pubblico spettacolo
• Art. 80 TULPS – Agibilità dei locali di pubblico spettacolo
• Art. 141 e ss. Reg. TULPS (R.D. 635/1940) – Commissioni di vigilanza
• D.M. 19 agosto 1996 – Regola tecnica di sicurezza per locali di pubblico spettacolo
• D.Lgs. 59/2010, art. 64 – Somministrazione alimenti e bevande (regime autorizzatorio)
In sintesi
Per un evento di ballo organizzato da un circolo privato:
• il circolo può operare solo nella propria sede istituzionale (DPR 235/2001);
• l’attività è legittima senza licenza ex art. 68 TULPS solo se:
→ riservata ai soci
→ svolta nei locali del circolo
• resta comunque obbligatoria:
→ verifica delle condizioni di sicurezza (art. 80 TULPS)
→ rispetto della regola tecnica (DM 19/8/1996)
• se l’evento:
→ si svolge fuori sede
→ oppure è aperto al pubblico/non soci
→ si applica la disciplina ordinaria:
→ licenza o SCIA ex art. 68 TULPS
→ agibilità ex art. 80 TULPS
• irrilevante lo stato del pubblico esercizio (sospeso):
→ prevale la natura dell’attività effettivamente svolta
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