Il caso: locazioni turistiche e capienza massima

Come si calcola il numero di ospiti ammessi

27 Maggio 2025
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Il caso

Un’unità immobiliare destinata a locazione turistica, pur non qualificandosi come struttura ricettiva, è comunque oggetto di verifica da parte dell’amministrazione in relazione alla sua idoneità igienico-sanitaria. È stato chiesto come debba essere calcolato il numero massimo di persone che possono alloggiare in un’abitazione destinata a locazione turistica: se sulla base della superficie delle camere da letto, o in base alla superficie abitabile complessiva dell’immobile. È stato inoltre domandato se sia consentito l’uso del divano letto nel soggiorno per finalità di pernottamento.

La soluzione operativa


In mancanza di una regolamentazione regionale o locale, a nostro avviso si dovrà valutare, in primo luogo, il fatto che si tratta di immobili che hanno la destinazione d’uso di civile abitazione e quindi anche i requisiti igienico sanitari dovranno fare riferimento a questo utilizzo, ovvero di civile abitazione.

Il DM 5/7/1975 al suo articolo 2 indica in maniera specifica quali  debbano essere le caratteristiche e dimensioni minime delle case di civile abitazione indicando che in via generale  deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi; inoltre le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.

Ne consegue che il divano letto, salvo che non sia ubicato in un vano ulteriore rispetto al soggiorno e alla cucina, a ns parere dovrebbe essere utilizzato solo come divano.

Normativa di riferimento:

DM 5 luglio 1975, “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”.

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