La difficoltà consiste nello stabilire se l’affollamento sia > o < di 200 persone non essendo prevista alcun tipo di delimitazione.
Si chiede se esista un criterio attraverso il quale stabilire la “capienza” se di capienza si può parlare per eventi che si svolgono in area pubblica e senza limitazione alcuna, e se tale parametro debba comunque essere riferito alla sola attività di trattenimento escludendo da tale calcolo l’affollamento sull’area destinata alla somministrazione.
Da tale caratteristica discende com’è noto il tipo di procedimento da adottare ovvero c.c.v.l.p.s. oppure asseverazione di tecnico abilitato.
Risposta:
Dato che la manifestazione sembra che si svolga tutta nella medesima area, trattenimento, palco, somministrazione, riteniamo che la agibilità dell’area debba comprendere tutti i soggetti che partecipano alla manifestazione nel suo insieme; riteniamo che occorra chiedere all’organizzatore di produrre un piano della sicurezza. Relativamente alla capienza dovrà essere l’organizzatore, attraverso il tecnico abilitato, a stabilire la capacità ricettiva dell’area in totale sicurezza, e nell’ipotesi che questa sia potenzialmente superiore a 200 persone, in relazione all’ampiezza ed alle vie di fuga, l’interessato dovrà limitare l’accesso ad una capienza di 200 persone, sarà poi sua cura rispettare tale limite.
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