IL CASO – manifestazione – agibilità – parere progetto

27 Febbraio 2019
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In occasione di eventi temporanei, nella fattispecie manifestazioni e strutture allestite in occasione del carnevale, si chiede se la commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo, convocata per esprimere il parere di competenza, verificata la correttezza, formale e sostanziale, della documentazione agli atti, può delegare uno o più componenti a verificare in loco le condizioni di corretto montaggio e sicurezza di un palco da allestire in una pubblica piazza. Nel caso specifico, la necessità di un differimento di un parere definitivo della commissione è motivata dalla ristrettezza dei tempi e dalla oggettiva necessità (motivazioni di viabilità e agile accesso alla strade del centro) di terminare le operazioni di montaggio a ridosso dell’inizio delle manifestazioni.

Risposta:

Se per il caso in esame non ci si avvale dell’art.141, comma 2, che dispone che “Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno” e quindi si è convocata la commissione in quanto trattasi di manifestazione con capienza complessiva superiore a 200 persone, la commissione al completo deve non solo esprimere il parere ma effettuare anche le verifiche in loco. Solo successivamente, rilasciata l’agibilità di cui all’art. 80 tulps, può intervenire una commissione ristretta per verificare che siano rispettare le indicazioni date dalla commissione.

 

 

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