Risposta:
Se per il caso in esame non ci si avvale dell’art.141, comma 2, che dispone che “Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno” e quindi si è convocata la commissione in quanto trattasi di manifestazione con capienza complessiva superiore a 200 persone, la commissione al completo deve non solo esprimere il parere ma effettuare anche le verifiche in loco. Solo successivamente, rilasciata l’agibilità di cui all’art. 80 tulps, può intervenire una commissione ristretta per verificare che siano rispettare le indicazioni date dalla commissione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento