Risposta:
Le manifestazioni commerciali alle quali possono partecipare gli Hobbisti e i soggetti che creano opere del proprio ingegno devono rientrare nella programmazione che il comune è tenuto ad approvare ai sensi dell’articolo 36 comma 1 lettera h bis). Sulla base quindi del fatto che i mercatini sono programmati nel piano delle aree, la figura dell’organizzatore del mercatino, che peraltro non è neppure prevista dalla norma regionale, non ha ragione di esistere. Nell’ipotesi però che l’amministrazione comunale, pur prevedendo lo svolgimento della manifestazione, intenda affidare ad un soggetto o associazione esterna all’amministrazione l’organizzazione di tale evento dovrebbe, a nostro avviso, prevedere nel regolamento le modalità di affidamento e la tipologia di soggetti ai quali affidare l’organizzazione, magari privilegiando la pro loco, il centro commerciale naturale o le associazioni iscritte al terzo settore, anche al fine di poter applicare, a tali figure, gli eventuali sconti sull’applicazione del tributo locale. Infine riteniamo, anche se la norma regionale non ne fa menzione, che l’affidamento dovrebbe rientrare all’interno di un disciplinare scritto dall’amministrazione e sottoscritto dall’organizzatore, nel quale stabilire i limiti e le competenze. Nell’ipotesi che l’organizzatore non rientri in una delle figure sopra indicate riteniamo che l’attività rientri nell’ambito dell’esercizio di una professione con obbligo di iscrizione al registro delle imprese.Si consiglia di sentire comunque il parere della Camera di commercio locale
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