Risposta:
Nel quesito si indica che l’azienda di NCC è stata trasferita ad una SRL, ma non si chiarisce se si tratta di conferimento o se invece di trasferimento per cessione; nel primo caso il conferimento, previsto dall’articolo 7 della legge 21/92, non deve intendersi come un atto di cessione di azienda previsto e formalizzato ai sensi dell’articolo 2556 del codice civile, dato che da tale conferimento è possibile anche recedere; mentre nel secondo caso si tratterebbe proprio di cessione di azienda che necessita di un atto formale di trasferimento redatto nelle forme previste dall’articolo 2556 del codice civile e che può avvenire solo dopo 5 anni che il titolare sia in possesso dell’autorizzazione, come previsto dall’articolo 9 comma 1 lettera a) della legge 21/92. L’iscrizione al ruolo deve avvenire presso la camera di commercio competente per territorio rispetto al comune che aveva rilasciato l’autorizzazione. Nell’ipotesi che la cessione dell’azienda sia avvenuta in difformità dell’articolo 9 citato e quindi anche del locale regolamento, si dovrà provvedere con il respingimento dell’istanza di intestazione dell’autorizzazione e alla revoca, previo avvio di procedimento
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