IL CASO – noleggio con conducente – ruolo – trasferimento

7 Giugno 2021
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Un soggetto a seguito di partecipazione a bando pubblico, ha ottenuto licenza per NCC, a seguito di ciò ha trasferito la stessa ad una società (SRL) di cui lo stesso risulta amministratore unico ed anche lavoratore. Il vigente regolamento comunale prevede, oltre al principio di personalità delle licenze, anche la possibilità di trasferimento per atto tra vivi, dopo un tempo di 5 anni o per mortis causa. Tale variazione è da ritenersi lecita? come si può intervenire? Inoltre, il requisito dell’iscrizione alla sezione della camera commercio deve essere ritenuto soddisfatto con iscrizione nella sezione provinciale del luogo in cui è stata rilasciata la licenza oppure è sufficiente anche iscrizione in altra regione?

Risposta:

Nel quesito si indica che l’azienda di NCC è stata trasferita ad una SRL, ma non si chiarisce se si tratta di conferimento o se invece di trasferimento per cessione; nel primo caso il conferimento, previsto dall’articolo 7 della legge 21/92, non deve intendersi come un atto di cessione di azienda previsto e formalizzato ai sensi dell’articolo 2556 del codice civile, dato che da tale conferimento è possibile anche recedere; mentre nel secondo caso si tratterebbe proprio di cessione di azienda che necessita di un atto formale di trasferimento redatto nelle forme previste dall’articolo 2556 del codice civile e che può avvenire solo dopo 5 anni che il titolare sia in possesso dell’autorizzazione, come previsto dall’articolo 9 comma 1 lettera a) della legge 21/92. L’iscrizione al ruolo deve avvenire presso la camera di commercio competente per territorio rispetto al comune che aveva rilasciato l’autorizzazione. Nell’ipotesi che la cessione dell’azienda sia avvenuta in difformità dell’articolo 9 citato e quindi anche del locale regolamento, si dovrà provvedere con il respingimento dell’istanza di intestazione dell’autorizzazione e alla revoca, previo avvio di procedimento

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