Risposta:
In primo luogo si osserva che il richiedente è il gestore dell’impianto comunale e quindi con tale gestione non dovrebbe avere il diritto o comunque la possibilità di modificare gli accordi di gestione sottoscritti e quindi in primo luogo occorre verificare quanto pattuito in tale accordo; questo sito non esprime parere di natura urbanistico-edilizia anche se riteniamo che un trattenimento danzante a bordo piscina svolto occasionalmente non modifichi la destinazione d’uso dei locali. Premesso questo per poterlo comunque svolgere occorre licenza di cui art. 68 e agibilità di pubblico spettacolo di cui art. 80 tulps.
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