IL CASO – produttore agricolo – itinerante – somministrazione

» Quesito

Cortesemente una Società agricola srl ha presentato tramite SUAP una SCIA per apertura di esercizio di vendita esercitata da produttori agricoli in forma itinerante oppure in esercizi commerciali non di proprietà oppure tramite commercio elettronico ai sensi del D.Lgs. 228/2001. Nelle note è stato specificato: commercio al dettaglio di prodotti agricoli e commercio al dettaglio di birra effettuati nei locali della societa’, somministrazione alimenti e bevande nei locali e spazi della societa’, vendita e somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante (birra malto e altre bevande fermentate non distillate).

E’ possibile consentire la somministrazione nei locali (in affitto) dell’azienda? E’ possibile effettuare vendita e somministrazione in forma itinerante di birra?

» Risposta

Ci sembra che ci siano più errori commessi dalla società agricola, in primo luogo i produttori agricoli per poter vendere i prodotti di propria produzione devono inviare al comune una comunicazione, non una SCIA, attraverso la quale indicano che intendono iniziare la vendita su area pubblica in forma itinerante, oppure la vendita in locali chiusi. Tale vendita può riguardare i prodotti oggetto dell’attività agricola o anche altri prodotti del medesimo comparto rispetto a quello prodotto dall’azienda, purché provenienti da altri produttori agricoli, dimostrandone la provenienza; tali disposizioni sono contenute nell’articolo 4 del D.lgs 228/2001. Ai produttori agricoli è consentito svolgere, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, il consumo immediato dei prodotti, con esclusione di qualsiasi forma di somministrazione assistita. La somministrazione non è mai consentita al produttore agricolo, ad esclusione dell’attività svolta come agriturismo e quindi nel rispetto della normativa regionale specifica. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche rientra nella competenza attribuita dalla Costituzione allo Stato Italiano in materia di ordine e sicurezza pubblica; attualmente le limitazioni circa la vendita di bevande alcoliche in forma itinerante sono emanate con la legge 125/2001 – art.14bis, la quale consente, sia la vendita che la somministrazione, solo nell’orario compreso fra le 7 del mattino e le 24,00 fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate. Oltre a questi limiti sono vigenti anche i limiti previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160; e quindi chiunque deve interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non può riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore . Si evidenzia però che il Ministero dell’Interno nella risoluzione del 24 marzo 2009 ha precisato che “… la disposizione in discorso (la legge 125/2001 – art.14bis) non ha abrogato l’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 114 del 1998 e che gli operatori su aree pubbliche autorizzati alla vendita di prodotti alimentari possono continuare a commercializzare le bevande alcoliche in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità ammesse dal citato art. 176, comma 1, del r.d. n. 635). Chi scrive non condivide questa interpretazione ma è doveroso segnalarla

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