Risposta:
La vendita dei prodotti provenienti dalla produzione agricola dell’azienda di proprietà dell’imprenditore agrituristico è soggetta al rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs 228/2001 che al suo articolo 4 prevede l’obbligo della comunicazione nell’ipotesi che si utilizzino locali al chiuso, anche se facenti parte dell’azienda agricola. Solamente nell’ipotesi che la vendita avvenga su area all’aperto facente parte della propria azienda non servirà alcuna comunicazione.
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